Le storie di fotografi aggrediti e malmenati nello svolgimento del loro lavoro o della loro semplice passione sono diverse.
Non ultima l’aggressione subita da un streetphotographer amatoriale inglese mentre scattava in metropolitana, dove l’aggressore ritratto nella foto a fianco ha sferrato un pungo per appropriarsi della macchinetta del malcapitato. E’ stato successivamente denunciato e ricercato dalla polizia londinese.
Con questo articolo si vuole far riferimento ai diritti ed ai rischi a cui va incontro l’amatore o il professionista fotografico nelle svolgimento delle sue funzioni.
Una raccolta delle leggi italiane è stata ben riassunta al link privacy e fotografia proposto da fotografi.org.
Un semplice decalogo da seguire può essere il seguente:
1) Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).
2) Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso e’ solo giornalistico, l’indicazione del punto a) si puo’ ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori.
3) Per pubblicare con finalita’ giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.
4) Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione puo’ risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).
5) Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalita’ promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.
6) Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.
7) Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non e’ proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini. Se il cliente chiede di cancellare i suaoi dati, questo deve essere fatto gratuitamente. Se il cliente chiede la consegna degli originali o dei files, deve pagare un compenso.
Bisogna ricordare che in ogni caso la pubblicazione di un soggetto in ambito commerciale richiede una liberatoria.
Chiaramente queste regole tutelano il fotografo ma non lo mettono al riparo dal potenziale aggressore intollerante.
Per una più approfondita conoscenza dell’argomento si fa fede alla legislazione di riferimento:
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 : “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Legge 18 agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”
Legge 22 aprile 1941 n. 633: “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
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